Art. 1636
                    Idoneita' fisica al servizio

1.  Gli  aspiranti  all'arruolamento  nel  corpo militare della Croce
rossa  italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneita' ai
servizi   nelle   unita'  mobili  e  territoriali  dell'associazione,
riconosciuta    da   visita   eseguita   da   un   ufficiale   medico
dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da
difetti incompatibili con l'uso della uniforme.
2.  Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle
Forze  armate  o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermita' che
ha  dato  luogo  alla  riforma,  se  riconosciuta  compatibile con il
servizio  della  Croce  rossa  italiana  non  puo'  essere addotta in
seguito   dall'interessato  per  ottenere  l'esenzione  dal  servizio
stesso,   salvo  casi  di  aggravamento  riconosciuto.  L'interessato
rilascia  in  proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di
visita medica.