Art. 1639
                             Generalita'

1.  Le  nomine  degli appartenenti al personale direttivo della Croce
rossa  italiana  sono  effettuate  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  in  seguito  a  designazione  del  presidente  nazionale
dell'Associazione.
2.  Le  nomine  degli  appartenenti  al  personale di assistenza sono
effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione,
per delegazione del presidente nazionale.
3.  Le  ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e
per  il  ruolo  speciale.  Non  sono concesse ammissioni per il ruolo
normale di riserva ne' per quello degli indisponibili.
4.  Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei
ruoli  mobili  o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal
presente codice.