Art. 164
Attribuzioni  del  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri in
          campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

1.  Il  Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma
dei  carabinieri  e  sulla  base  delle  direttive  del Capo di stato
maggiore della difesa:
a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento
dei  compiti  connessi  con  le  funzioni  di  polizia  militare e la
partecipazione  a  operazioni  militari  in Italia e all'estero, e ne
assicura  la  disponibilita',  nonche'  l'autonomia  logistica, fermo
restando  l'assolvimento  degli  altri compiti istituzionali previsti
dal   codice,   ed  e'  responsabile  del  relativo  addestramento  e
approntamento;
b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
c)  determina,  relativamente  all'Arma dei carabinieri, le modalita'
attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;
d)  concorda con la Direzione generale competente la designazione del
personale  civile,  ferme  restando  le  attribuzioni  del Segretario
generale della difesa;
e)   assicura,  per  l'esecuzione  di  operazioni  ed  esercitazioni,
nazionali   e   multinazionali,   la  disponibilita'  quantitativa  e
qualitativa  delle  forze  stabilite dal Capo di stato maggiore della
difesa,  individuando  i  relativi reparti; in tale quadro, definisce
l'attivita'  addestrativa  ed esercita, anche avvalendosi dei comandi
dipendenti,  le  funzioni,  se  delegate, di comando operativo per le
operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
f)  e'  responsabile  dell'organizzazione  e dell'approntamento delle
unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni
derivanti da accordi e trattati internazionali;
g)   dispone  il  concorso  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  difesa
integrata del territorio nazionale;
h)  promuove  lo  svolgimento  di percorsi di formazione presso altre
scuole   delle   amministrazioni  statali,  nonche'  presso  soggetti
pubblici  e  privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e
istituzioni   dei   Paesi   dell'Unione   europea   e  organizzazioni
internazionali.
2. Il Comandante generale:
a)  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  177,  determina
l'ordinamento,  le  circoscrizioni  territoriali,  gli  organici e le
modalita'  di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed
enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita'
tecnico-operativa;
b)  determina  l'istituzione  o  la  soppressione  di  posti  fissi o
stazioni temporanee;
c)  approva  i  programmi  e  impartisce  le disposizioni riguardanti
l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale
del personale dell'Arma;
d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
a)  determina  le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento
del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il
Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
4.  Allo  scopo  di assicurare efficienza, economicita', speditezza e
rispondenza  al  pubblico  interesse  delle  attivita'  istituzionali
dell'Arma  dei  carabinieri,  il Comandante generale adotta misure di
razionalizzazione   dell'organizzazione,   della   gestione   e   del
funzionamento  del  sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese
al  recupero  di  personale  da destinare al servizio d'istituto e al
miglioramento    del   supporto   dei   reparti,   prevedendo   anche
l'affidamento   di   servizi  a  terzi,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio.
5.  Al  fine  di  pervenire  all'attuazione dei necessari adeguamenti
delle  procedure  tecniche,  logistiche e amministrative in relazione
alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della
difesa  stabilisce  con  proprio  decreto  i  settori  nei  quali  il
Comandante  generale,  d'intesa  con  il  Segretariato generale della
difesa,  e'  autorizzato  a  procedere  alla revisione delle relative
discipline di carattere amministrativo.