Art. 1642 Numero delle nomine 1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza e' limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all'organico stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile. 2. I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.