Art. 1642
                         Numero delle nomine

1.  Il  numero  delle  nomine  nel personale direttivo e in quello di
assistenza  e'  limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti,
in  base  all'organico  stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il
ruolo normale mobile.
2.  I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni
organiche.