Art. 1643
                    Ufficiali medici e farmacisti

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa
italiana  gli  aspiranti  in  possesso  del  diploma  di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della
Croce  rossa  italiana  gli  aspiranti  in  possesso  del  diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.