Art. 1644
                        Ufficiali commissari

1.  Possono  ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce
rossa   italiana   gli   aspiranti  che  si  trovano  nelle  seguenti
condizioni:
a)  hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o
un  titolo  equipollente  stabilito  dalle  disposizioni  emanate dal
Ministero  della difesa di concerto con i Ministeri dell''istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
b)  sono  sottufficiali  congedati  dall'Esercito italiano, che hanno
ottenuto    dalla   competente   commissione   di   avanzamento   una
dichiarazione  comprovante che, per condotta e per qualita' militari,
morali  e  intellettuali,  sono  meritevoli  di  coprire  il grado di
sottotenenti  di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli
di  studio  richiesti  per  poter  aspirare  all'ammissione  ai corsi
allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano.
2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere,
con  successo,  un  esame  di  cultura  generale, in base al disposto
dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.