Art. 1647
                        Nomina a maresciallo

1.  Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo
capo,  maresciallo  maggiore della Croce rossa italiana i marescialli
in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
2.  E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per
un  anno,  le  funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto
nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa
anzianita'.
3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della
Croce rossa italiana coloro che:
a)  hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto
del Ministro della difesa;
b)  danno  prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un
ufficio pubblico o privato importante;
c)  dimostrano,  sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da
determinarsi  dalla  presidenza  nazionale  dell'associazione, di ben
conoscere la disciplina e i regolamenti militari.