Art. 1654 Qualifica di pubblico ufficiale 1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.