Art. 1654
                   Qualifica di pubblico ufficiale

1.  Gli  iscritti  al  personale  della  Croce rossa italiana, quando
prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2.  Il  personale  direttivo,  non  in  servizio,  e'  soggetto  alle
disposizioni  disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per
gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.