Art. 1655
                             Giuramento

1.  Tanto  il personale direttivo, quanto il personale di assistenza,
dopo   nominato,   presta   giuramento  in  conformita'  al  disposto
dell'articolo  621,  comma  6  e  con  le  formalita'  stabilite  dal
regolamento.
2.  Il  giuramento  e'  effettuato  alla  presenza del comandante del
centro  di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana
appositamente delegato.