Art. 1659
        Durata dell'arruolamento del personale di assistenza

1.  La  durata  dell'arruolamento  nella  Croce rossa italiana per il
personale  di  assistenza  e'  di due anni, a far data dal 1° gennaio
successivo al giorno in cui e' stato firmato il brevetto di nomina.
2.  Coloro  che,  arruolandosi  nel  primo  semestre  dell'anno,  non
desiderano  assumere  un  obbligo  superiore  ai  due  anni,  possono
ottenere  che  la  ferma  decorra  dal 1° gennaio dell'anno nel quale
contraggono l'arruolamento.
3.  Scaduto  il  primo biennio di arruolamento, la ferma e' rinnovata
previa  visita medica e previo consenso da parte della presidenza del
comitato  e  dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un
nuovo  atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e cosi' di
seguito.
4.  Il  presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono,
ha facolta' di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.
5.  In  tempo  di  mobilitazione parziale o totale, la scadenza della
ferma  resta  sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della
mobilitazione stessa.
6.  Nessun  iscritto  puo'  essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai
vincoli  assunti,  prima dello scadere della ferma, salvo il disposto
dell'articolo 1667.
7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno
cura  d'invitare  gli  interessati  a  rinnovarle,  se  si  tratta di
iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.
8.  Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma,
i  comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4
del regolamento.
9.  Se  necessario,  i  comitati  sottopongono  a  visita  medica  il
personale da raffermare.