Art. 166
Attribuzioni   del   Comandante   generale  in  campo  finanziario  e
                           amministrativo

1.   Il   Comandante   generale  svolge  le  funzioni  di  capo  ente
programmatore,   di   direttore   generale   titolare  di  centro  di
responsabilita'   amministrativa   e,   ai   fini  del  decentramento
amministrativo,   di  comandante  militare  territoriale  sull'intero
territorio nazionale.
2.  Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore,
al   Capo   di  stato  maggiore  della  difesa,  l'allocazione  degli
stanziamenti  sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne
detiene l'impiego operativo.
3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare
di   centro  di  responsabilita'  amministrativa,  nell'ambito  delle
risorse  assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei
capitoli  di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri
di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione
amministrativo-contabile,  e definendo i limiti di valore delle spese
che  gli  ufficiali  di  livello  dirigenziale  sottordinati  possono
impegnare.
4.  Il  Comandante  generale  si  avvale,  quale  comandante militare
territoriale  per  gli  enti  dipendenti  dal Comando generale, della
direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.