Art. 1663
               Transito nel ruolo degli indisponibili

1.   Gli   appartenenti  al  personale  direttivo  dell'Associazione,
iscritti  tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo
speciale,   che  sono  dichiarati  indisponibili  per  effetto  delle
disposizioni  sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione
o  sono  dispensati  dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla
data   della  concessione,  conservando  il  loro  grado  e  la  loro
anzianita', nel ruolo degli indisponibili.
2.  Sono  trasferiti  nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non
aventi   obblighi   militari  i  quali,  dopo  il  loro  arruolamento
nell'Associazione,   hanno  assunto  impieghi  che,  per  gli  aventi
obblighi  militari,  importano  l'indisponibilita'  per effetto delle
disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.
3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili e'
definitivo.