Art. 1667 Perdita del grado 1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall'articolo 861, anche per una delle cause seguenti: a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio; b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione e' definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto e' riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo; c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina; d) per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel personale direttivo. 2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione. 3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione e' adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.