Art. 1667
                          Perdita del grado

1.  Gli  appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono
il  grado,  oltre  che per le cause indicate dall'articolo 861, anche
per una delle cause seguenti:
a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in
servizio;
b)  per  riforma,  su  verbale di apposito collegio medico, accettato
dall'interessato,  che  ha diritto a una visita collegiale di appello
presso  la  commissione  superiore  medica  di controllo del comitato
centrale,  la cui decisione e' definitiva. Alla riforma del personale
si  fa  luogo quando l'iscritto e' riconosciuto non idoneo ai servizi
territoriali.  Sulla  riforma  si  pronuncia  sempre  una commissione
superiore medica di controllo;
c)  per  cancellazione  dai  ruoli  per  motivi  disciplinari, previo
conforme parere della commissione di disciplina;
d)  per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel
personale direttivo.
2.  La  perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo
e'  effettuata  con  decreto  del Ministro della difesa, in seguito a
designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione
e'    adottata    con    provvedimento   del   presidente   nazionale
dell'associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione
III del capo I del titolo V del libro IV.