Art. 1669
                        Mobilitazione urgente

1.  Nel  caso  di  mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i
comitati  informano  immediatamente  il  comitato  centrale  (ufficio
personale)   e   il   centro   di   mobilitazione   della  effettuata
mobilitazione  di  personale, inviando a essi l'elenco nominativo del
personale precettato.
2.  I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui
al  comma  1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu'
presto  una  nuova  copia  completata  al  comitato centrale, ufficio
personale.