Art. 167
    Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale

1.  Il  Comandante  generale  dell'Arma  dei carabinieri provvede, su
delega  del Capo di stato maggiore della difesa e in conformita' agli
indirizzi  del  Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in
cui  si  tratti  di  materie  esclusivamente militari, previamente il
Ministro  dell'interno,  alla  predisposizione  e  alla  gestione dei
protocolli   di   intesa   e  degli  accordi  tecnici  internazionali
finalizzati  allo  scambio  di  esperienze  con  paritetici organismi
esteri,  nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico
e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.