Art. 1674 Commissioni di disciplina per il personale in congedo 1. Allorche' si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue: a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'articolo 977 del regolamento. In nessun caso puo' un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione puo' essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione; b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da: 1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente; 2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario. 2. La commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di anzianita', tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso. 3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario. 4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso. 5. Quando per un medesimo fatto, o per piu' fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina piu' iscritti non in servizio, e' convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui e' iscritto l'inquisito di grado piu' elevato o, a parita' di grado, piu' anziano.