Art. 1674
        Commissioni di disciplina per il personale in congedo

1.   Allorche'  si  tratta  di  giudicare  personale  in  congedo  le
commissioni di disciplina sono costituite come segue:
a)  per  gli  ufficiali,  funziona  da  commissione  di disciplina la
commissione  centrale  del  personale, composta a norma dell'articolo
977   del   regolamento.   In   nessun   caso   puo'   un   ufficiale
dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla
condotta  di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano.
Verificandosi  tale  circostanza  si  provvede  alla sostituzione dei
membri   incompatibili   da   parte   del  presidente  nazionale.  La
commissione  puo'  essere convocata soltanto dal presidente nazionale
dell'Associazione;
b)  per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono
formate  di  volta  in  volta  e  convocate  presso  ogni  centro  di
mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
1)  un  tenente  colonnello  o  maggiore  della Croce rossa italiana,
presidente;
2)  un  capitano  della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno
della   Croce   rossa   italiana,  membri;  il  subalterno  funge  da
segretario.
2.  La commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di
anzianita',  tra  i  presenti  alla sede del centro di mobilitazione,
effettivi allo stesso.
3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione,
se   ne  riferisce  al  presidente  nazionale  dell'Associazione  che
designa,   con  provvedimento  definitivo,  ufficiali  di  un  centro
viciniore, nel numero necessario.
4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina
non hanno diritto ad alcun compenso.
5.  Quando  per  un  medesimo  fatto, o per piu' fatti connessi, sono
sottoposti a commissione di disciplina piu' iscritti non in servizio,
e'  convocata  un'unica  commissione,  dal  comandante  del centro di
mobilitazione  presso  cui  e'  iscritto  l'inquisito  di  grado piu'
elevato o, a parita' di grado, piu' anziano.