Art. 1675
                          Incompatibilita'

1.  Non  possono  far parte della commissione centrale del personale,
riunita   in  commissione  di  disciplina,  o  della  commissione  di
disciplina di cui all'articolo 1674:
a)  persone  che  prestano  servizio  permanente  presso  il comitato
centrale  o  il  centro  di mobilitazione, cui spetta di convocare la
commissione;
b)  persone  che  sono  tra loro parenti o affini sino al terzo grado
incluso;
c)  l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini,
fino  al  quarto  grado  incluso,  con  l'inquisito  o con l'offeso o
danneggiato;
d)  chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che
hanno  determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha
dato parere in merito;
e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente
giudizio  penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state
sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.