Art. 1676
                 Procedimento disciplinare di stato

1.   Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  delle  commissioni  di
disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi
alle  stesse  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni
della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.
2.  Il  quesito  da  porsi  in  votazione  e'  cosi'  formulato: <<Il
.....................    (grado,    categoria,    cognome    e   nome
dell'inquisito)  e'  meritevole  di  restare  nei ruoli del personale
della Croce rossa italiana?>>.
3.  Il  presidente  nazionale  dell'Associazione  o il comandante del
centro  di  mobilitazione,  esaminati  gli  atti della commissione di
disciplina,  si  assicura  che nello svolgimento della procedura sono
state  osservate  tutte  le  disposizioni  regolamentari e decide con
provvedimento  definitivo.  Egli  puo'  discostarsi  dal parere della
commissione soltanto a favore dell'inquisito.
4.  Per  la  cancellazione  dai ruoli degli appartenenti al personale
della Croce rossa italiana e' applicato l'articolo 1667, commi 2 e 3.