Art. 1680
                        Servizio matricolare

1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio
personale,  impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con
norme  analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro
IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.
2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun
iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha
prestato, per tutti gli effetti di legge.