Art. 1684
                      Modalita' di avanzamento

1.  L'avanzamento  del  personale direttivo ha luogo ad anzianita', a
scelta e a scelta per meriti eccezionali.
2.  L'avanzamento  ad  anzianita' si effettua in tutti i gradi, salvo
quanto  previsto  dall'articolo  1689,  secondo  l'ordine  in cui gli
ufficiali  sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero
dei  posti  vacanti  nei  ruoli  stessi  e  in base al disposto degli
articoli 1685, 1686 e 1688.
3.  L'avanzamento  a  scelta  si effettua, per le promozioni ai gradi
previsti  dall'articolo  1689,  secondo l'ordine in cui gli ufficiali
sono  iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti
vacanti  nei  ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685,
1686  e  1688.  E'  concesso  soltanto  a  quegli  ufficiali che sono
giudicati  in  possesso,  in  modo  spiccato,  di  tutti  i requisiti
necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4.  Agli  iscritti  nel  personale direttivo che hanno conseguito una
promozione  come  ufficiali  delle  categorie  in congedo delle Forze
armate  e  del  Corpo della Guardia di finanza, puo' essere conferito
l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa
anzianita'  fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal
possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado,
dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base
alla  normale  procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi
dell'articolo 1692.
5.  Agli  ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se
la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
e' stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.
6.  Se  l'anzianita'  del  grado rivestito dall'interessato nei ruoli
dell'Associazione  non e' compresa nei limiti di anzianita' stabiliti
ai  sensi  del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5
e'  collocato  fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza
avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.
7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi
e con la procedura di cui all'articolo 1693, promuovendo l'ufficiale,
se   compreso   nel   primo  terzo  del  ruolo  cui  appartiene,  con
scavalcamento  dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a
ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.
8.  Nel  mese  di  gennaio  di  ogni  anno  il  presidente  nazionale
dell'Associazione,  tenuto  conto dell'organico generale e del numero
dei  posti  resisi  vacanti,  determina, per le singole categorie del
personale  direttivo,  i  limiti  di  anzianita'  entro  i quali sono
comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita'
e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei
posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e
1665.