Art. 1685
    Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado

1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
a) fino al grado di colonnello per i medici;
b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
c) fino al grado di colonnello per i commissari;
d) fino al grado di capitano per i contabili.
2.  I  capitani  contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti
per  far  parte  del  ruolo  degli  ufficiali  commissari  e  se sono
riconosciuti   idonei  per  competenza  e  per  qualita'  tecniche  e
organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore
commissario,  possono  essere  proposti per l'avanzamento al grado di
maggiore  commissario.  A  loro e' riservato solo un quinto dei posti
disponibili.
3.  Per  essere  presi  in  esame  agli  effetti  dell'avanzamento, i
candidati  devono  avere una permanenza minima in ciascun grado cosi'
stabilita:
a) ad anzianita':
1)   nel   grado   di   sottotenente   (medico,  chimico  farmacista,
commissario, contabile): 4 anni;
2)  nel  grado  di  tenente (medico, chimico farmacista, commissario,
contabile): 7 anni;
3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
b) a scelta:
1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.