Art. 1686 Giudizi di avanzamento 1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta: a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita' o servizio; b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado); c) dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 (giudizio di terzo grado). 2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento: a) per l'avanzamento ad anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o un no b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no. 3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."