Art. 1686
                       Giudizi di avanzamento

1.  I  giudizi  per  l'avanzamento  sono  dati su appositi specchi di
proposta:
a)  da  un  componente  del  centro  di  mobilitazione,  delegato  al
personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati
in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita'
o servizio;
b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui
all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
c)  dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641
(giudizio di terzo grado).
2.  Gli  specchi  di proposta contengono la seguente formula, seguita
dal giudizio sull'avanzamento:
a)  per  l'avanzamento  ad  anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i
requisiti  necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?".
Il giudizio si esprime con un si', o un no
b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato
tutti  i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del
grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no.
3.  I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure
"non prescelto."