Art. 1687
                      Impedimenti e sospensioni

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che e'
gia' stato prescelto sono sospesi:
a)  quando,  in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta
temporaneamente  inabile  al  servizio  di  istituto.  In tal caso il
giudizio  sull'avanzamento  o la promozione non possono essere tenuti
sospesi  per  piu'  di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneita'
oltre  tale  limite,  l'ufficiale  e'  definitivamente dichiarato non
promuovibile  e  inidoneo  al  servizio di istituto e proposto per la
riforma.
b)  quando  sono  in  corso  accertamenti  penali  o disciplinari che
possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.
2.  Se  l'esito del procedimento penale o disciplinare e' favorevole,
l'ufficiale,  previo  nuovo  giudizio d'avanzamento se gia' giudicato
prescelto,  e'  promosso  e  gli  e'  assegnata  la data e la sede di
anzianita'  che  avrebbe  conseguito  qualora la promozione non fosse
stata sospesa.