Art. 1690
             Formazione degli elenchi per l'avanzamento

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale
di  cui  all'articolo  1684,  comma  8,  e  tenuto  conto del termine
stabilito  dall'articolo  1692,  compilano degli elenchi distinti per
categorie  e  gradi  iscrivendovi per ordine di anzianita', tutti gli
ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianita'.
2.  Per  coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il
motivo  nell'elenco.  Per  tutti  gli  altri  intestano  uno specchio
singolo  di  proposta  di  avanzamento,  raggruppando tali specchi in
ciascun elenco.
3.  Ogni specchio di proposta d'avanzamento e' corredato dei seguenti
documenti:
a) titoli accademici, di studio o di carriera;
b) copia dello stato di servizio;
c) copia delle note caratteristiche;
d)  ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi
del candidato.
4.  Gli  elenchi,  con  i  relativi  specchi  e  documenti,  sono poi
consegnati  al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma
dell'articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.