Art. 1691 Commissione per il personale 1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo. 2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. Il comandante puo' delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione. 4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto. 5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.