Art. 1691 
                    Commissione per il personale 
 
  1. In ogni  centro  di  mobilitazione,  il  comandante  convoca  la
commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: 
    a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; 
    b) membri: due ufficiali superiori della  Croce  rossa  italiana,
uno medico e uno amministrativo. 
  2. I membri della  Commissione  rimangono  in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati. 
  3. Il comandante puo'  delegare  a  presiedere  la  commissione  un
membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del  delegato  al
personale; in tal caso le deliberazioni della  commissione  hanno  il
visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione. 
  4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del
centro funge da segretario, senza voto. 
  5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei  centri
di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.