Art. 1693
                 Avanzamento per meriti eccezionali

1.  La  promozione  a  scelta  per  meriti  eccezionali  puo'  essere
proposta,   in   qualunque   momento  dell'anno,  soltanto  a  favore
dell'ufficiale  che,  avendo  dato  accertata  e  indubbia  prova  di
possedere  eccezionali qualita' organizzative, direttive - tecniche e
militari  -  ovvero  specialissime benemerenze nel campo scientifico,
unite  a  spiccate  doti  morali,  intellettuali  e di carattere, da'
sicuro  affidamento  di  poter  esercitare  in  modo  particolarmente
distinto le funzioni del grado superiore.
2.  La proposta di cui al comma 1 puo' essere promossa dall'autorita'
dalla  quale  l'ufficiale  dipende.  A  tale  scopo  detta  autorita'
illustra  e  documenta,  in  un'apposita  relazione,  gli eccezionali
requisiti e benemerenze dell'ufficiale.
3.  Le  autorita'  alle  quali  gerarchicamente  spetta  il giudizio,
esprimono in merito il loro parere motivato.
4.  Il  presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva,
inoltra al Ministro della difesa la proposta.