Art. 1694
                            Non prescelti

1.  Il  giudizio  di  non  prescelto  per l'avanzamento e' comunicato
all'interessato  dal  comandante  del  centro  di  mobilitazione  cui
appartiene, con le seguenti motivazioni:
a)  avanzamento  ad  anzianita':  <<perche'  l'ufficiale non possiede
tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>;
b)  avanzamento  a scelta: <<perche' l'ufficiale non possiede in modo
spiccato  tutti  i  requisiti  richiesti  dal codice dell'ordinamento
militare>>.
2. Per l'ufficiale <<non prescelto>> per l'avanzamento e' scritta nel
libretto  personale  la  seguente  variazione:  <<Non  prescelto  per
l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>.
3.  L'ufficiale  <<non  prescelto>>  per  ragioni  indipendenti dalle
condizioni  fisiche,  e' preso in esame una seconda volta se e' stato
richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un
mese  o  ha  conseguito  nuovi  titoli  o  benemerenze valutabili per
l'avanzamento.
4.   Se   e'   nuovamente   giudicato   non   prescelto,  e'  escluso
definitivamente dall'avanzamento.