Art. 1695
                     Qualifica di primo capitano

1.  I  capitani  che  hanno  raggiunto  l'anzianita'  stabilita per i
capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2.  Per  il  conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in
quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del
titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del
presidente dell'Associazione.