Art. 1699
                      Modalita' di avanzamento

1.   Le   promozioni   nel   personale   di  assistenza  hanno  luogo
esclusivamente  a  scelta,  in base ai requisiti di cui agli articoli
seguenti  e  ai  ruoli  normali  e speciali di cui all'articolo 1627,
compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianita'. Gli idonei sono
promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.
2.  Gli  iscritti  al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati
promossi  tutti  i  pari  grado  della  stessa  anzianita'  del ruolo
normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.
3.  Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1
e'  calcolato  tenendo  presente  che  per ogni cento appartenenti al
personale  di  assistenza  del  ruolo speciale, sessantacinque devono
essere  militi,  venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o
sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.