Art. 170
             Comando generale dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  Comando  generale  e'  la  struttura  mediante  la  quale  il
Comandante   generale  dirige,  coordina  e  controlla  le  attivita'
dell'Arma. In particolare:
a)  assicura  l'analisi  dei  fenomeni  criminosi e il raccordo delle
attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma;
b)  mantiene,  per  tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i
rapporti  con  i  ministeri  e  con  gli  altri organi centrali della
pubblica  amministrazione  nonche',  nei casi previsti dalle norme in
vigore,  con  gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti
di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni,
reparti  e  uffici,  disciplinati  con  determinazione del Comandante
generale.