Art. 1706
                        Elementi di giudizio

1. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun
candidato,  se  egli  possiede  i  requisiti stabiliti dai precedenti
articoli e prendono, altresi', in esame:
a)  le  annotazioni  risultanti  dai  documenti matricolari e le note
caratteristiche;
b)  il  risultato  ottenuto  negli  esami di cultura generale e negli
esperimenti teorico-pratici;
c)  le  informazioni,  che  sono richieste al comandante della unita'
ospedaliera  o  ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato,
in  merito  alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari
servizi.