Art. 1710
                 Avanzamenti straordinari nel ruolo

1.  Possono  essere  effettuati,  in  tutti  i  gradi  del  personale
direttivo  e  di  assistenza,  avanzamenti straordinari nel ruolo per
meriti  eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato
un  eccezionale  contributo  alla preparazione e allo svolgimento dei
servizi dell'Associazione.
2.  Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli puo' derogarsi
dai  limiti  di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui
agli articoli 1685, 1684 e 1701.
3.   Nello   stesso   grado  possono  essere  conseguiti  anche  piu'
avanzamenti    straordinari,    per    nuovi    meriti    eccezionali
successivamente acquisiti.