Art. 1712
                 Avanzamento straordinario di ruolo

1.  L'avanzamento  straordinario  di  ruolo per meriti eccezionali e'
concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo,
per  un  numero  di  posti  pari  a  un terzo del ruolo del grado cui
l'iscritto  medesimo  appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo
il disposto dell'articolo 1721.
2.  Se,  nell'effettuare  detto  spostamento,  si entra nel ruolo del
grado superiore, l'iscritto e' subito promosso; se non esiste vacanza
e'  promosso  fuori  quadro  a  norma  degli articoli 1717 e 1721, se
ufficiale,  ovvero  in  soprannumero  se  appartiene  al personale di
assistenza.