Art. 1713
                       Giudizi di avanzamento

1.  I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato
in servizio, dalle autorita' seguenti:
a) per gli ufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1)  dal  delegato  dell'Associazione  presso  le  Forze armate ovvero
dall'ufficiale    superiore   preposto   all'ispezione   dell'unita',
rispettivamente   per  il  personale  alle  proprie  dipendenze.  Nei
comitati,  nella  cui  circoscrizione non funzioni un ispettore delle
unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado).
Il  giudizio  e'  provocato  da  una  proposta del capo dell'unita' o
servizio;
2)  dal  comandante  del centro di mobilitazione, in sostituzione del
giudizio  della commissione del personale del centro stesso (giudizio
di 2° grado);
3)  dalla  commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado).
Dopo  tale  giudizio  si  segue la procedura stabilita per le normali
promozioni del tempo di pace;
b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1)  dall'autorita'  militare preposta all'unita' o servizio (giudizio
di 1° grado);
2)  dalle  autorita' dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri
2) e 3);
c) per i sottufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1)  dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1°
grado);
2)  dall'autorita'  di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2°
grado);
3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e
decisivo).  Per  le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente
si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3;
d)  per  i  militi  e  graduati  di truppa addetti a unita' e servizi
dell'Associazione:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2°
grado);
3)  dall'autorita'  di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3°
grado e decisivo);
e)  per  il  personale  d'assistenza comandato presso le Forze armate
dello Stato:
1)  dall'autorita'  militare preposta all'unita' o servizio (giudizio
di 1° grado);
2) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1)
per  i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i
sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3)  dall'autorita'  di  cui alla lettera a), numero 2) per i militi e
graduati  di  truppa;  e  di  cui  alla  lettera  c), numero 3) per i
sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).
2.  Per  il  personale non chiamato in servizio si segue la procedura
ordinaria prescritta per il tempo di pace.