Art. 1714
                     Procedimento di avanzamento

1.   In  occasione  delle  promozioni  normali  annue  del  personale
direttivo  e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684
e   1699,   gli  uffici  personale  e  mobilitazione  dei  centri  di
mobilitazione  segnalano  i  candidati compresi nei fissati limiti di
anzianita'  alle  autorita'  competenti,  per emettere il giudizio di
primo  grado  a  norma  dell'articolo  1713  e  trasmettono  a  dette
autorita'  gli  specchi,  elenchi  e documenti previsti dall'articolo
1707.
2.  Le  autorita'  che  intendono  formulare  proposte di avanzamenti
straordinari    di    ruolo    per   meriti   eccezionali,   chiedono
preventivamente  al  competente  centro di mobilitazione informazioni
sulla  sede di anzianita' dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche
conseguenze  che  la  eventuale  proposta  avrebbe  per l'interessato
medesimo.