Art. 1714 Procedimento di avanzamento 1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianita' alle autorita' competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell'articolo 1713 e trasmettono a dette autorita' gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'articolo 1707. 2. Le autorita' che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianita' dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.