Art. 1715
                        Disposizioni speciali

1.  Agli  ufficiali  dell'Associazione  eventualmente  prigionieri di
guerra   o  dispersi,  sono  applicate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  della  sezione  III  del  capo XVIII del titolo VII del
libro IV.
2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause
di  servizio  di  guerra, sono applicate per analogia le disposizioni
dell'articolo 1335.