Art. 172
        Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

1.  L'organizzazione  addestrativa  provvede,  secondo  gli obiettivi
definiti  dal  Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e
alla  specializzazione  del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa
comprende:
a)  il  Comando  delle  scuole  dell'Arma  dei  carabinieri, retto da
generale  di  corpo  d'armata  che  assicura  univocita' di indirizzo
addestrativo   e   didattico,   persegue   l'elevazione  del  livello
professionale  del  personale  ed  esercita il comando sugli istituti
d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri;
c) la Scuola ufficiali;
d) la Scuola marescialli;
e) la Scuola brigadieri;
f) le scuole carabinieri;
g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.