Art. 1720 Avanzamento 1. L'avanzamento ad anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se e' stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianita', dichiarato <<prescelto>>.