Art. 1720
                             Avanzamento

1.  L'avanzamento  ad  anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato
fuori  quadro  ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari
grado  che  lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli
indisponibili  possono  essere promossi soltanto se e' stato promosso
l'ultimo  iscritto  nel  ruolo  normale,  di pari grado e anzianita',
dichiarato <<prescelto>>.