Art. 1722
       Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

1.  Fino  a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti
resisi  vacanti  e  devoluti  all'avanzamento  nei  ruoli normali per
ciascun  grado  (e  in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), e'
destinata  al  loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento e'
effettuato  nel  gennaio  di  ogni anno allorche' si procede a quanto
dispone l'articolo 1684, comma 8.
2. La restante parte e' destinata agli avanzamenti normali.