Art. 1724 
                    Collocamento in soprannumero 
 
1. Gli ufficiali  della  Croce  rossa  italiana  iscritti  nel  ruolo
normale,  se  risultano  in  eccedenza  rispettivamente  all'organico
prescritto  dall'articolo  1642,  sono  collocati  in   soprannumero,
lasciando vacanti altrettanti  posti  nel  ruolo  normale  del  grado
inferiore.