Art. 1725 
                    Eliminazione del soprannumero 
 
1. Avvenuto il completo ritorno  degli  ufficiali  fuori  quadro  nei
ruoli normali, la meta' dei posti riservati a tale riassorbimento  e'
devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero. 
2. Per ogni soprannumero eliminato, e' coperta  la  relativa  vacanza
nel grado inferiore. 
3. Effettuata l'eliminazione di cui al  comma  2,  la  totalita'  dei
posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, e' destinata  alle
promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.