Art. 1725 Eliminazione del soprannumero 1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la meta' dei posti riservati a tale riassorbimento e' devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero. 2. Per ogni soprannumero eliminato, e' coperta la relativa vacanza nel grado inferiore. 3. Effettuata l'eliminazione di cui al comma 2, la totalita' dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, e' destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.