Art. 1726 
                    Precettazioni e assegnazioni 
 
1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il  numero
di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi  che  la
Croce rossa italiana  puo'  arruolare  nel  ruolo  normale,  a  norma
dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti  volontari,  il
Ministero   della   difesa   puo'   disporre   la   precettazione   e
l'assegnazione  d'autorita'  alla  Croce  rossa  italiana  -  su  sua
segnalazione nominativa - di cittadini aventi  obblighi  militari  di
eta' dal 50° al 55° anno, escluso: 
a) il personale medico e non medico  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 209 e 211; 
b) il personale di sussistenza; 
c) coloro che sono stati ammessi a  provvedimenti  di  esenzione  dai
richiami alle armi per mobilitazione; 
d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.