Art. 1726 Precettazioni e assegnazioni 1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo normale, a norma dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo' disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, escluso: a) il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli articoli 209 e 211; b) il personale di sussistenza; c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione; d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.