Art. 1730 Compiti delle infermiere volontarie 1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attivita', e particolarmente: a) nelle unita' sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato; b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni; c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamita'; d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale; e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.