Art. 1730
                 Compiti delle infermiere volontarie

1.  Le  infermiere  volontarie  sono destinate a prestare servizio di
assistenza  e  conforto  agli  infermi,  in  tutti  i  casi nei quali
l'Associazione   della   Croce  rossa  italiana  esplica  la  propria
attivita', e particolarmente:
a)  nelle  unita'  sanitarie  territoriali e mobili della Croce rossa
italiana o delle Forze armate dello Stato;
b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
c)  nei  soccorsi  alle  popolazioni  in caso di epidemie e pubbliche
calamita';
d)  in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce
rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e
assistenziale  in  genere, nella profilassi delle malattie infettive,
nell'assistenza  sanitaria e nella educazione igienica a favore delle
popolazioni,  sono  intraprese  dalla Croce rossa italiana o da altri
enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio
concorso.