Art. 1736
                    Qualifiche di grado superiore

1.  La  qualifica  di  infermiera  di  grado superiore e' conferita a
quelle  infermiere  volontarie  che  hanno  dato prova di particolare
capacita'  e  abnegazione,  o che hanno prestato lodevole servizio in
condizione   di   eccezionali   difficolta'  o  che  per  dieci  anni
consecutivi  hanno  appartenuto  al  ruolo  attivo, e hanno riportato
nelle  note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o
di <<ottima>>.
2.  Le  infermiere  che  sono  nominate, ai sensi dell'articolo 1735,
vice-ispettrici   nazionali,  segretaria  generale  dell'Ispettorato,
ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  ispettrici  di comitato o
vice-ispettrici,  acquistano  la  qualifica  di  infermiera  di grado
superiore  e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state
chiamate.
3.  Fuori  del  caso  previsto  nel  comma  2, le infermiere di grado
superiore  non  esercitano  funzioni  diverse  dalle altre infermiere
volontarie,  se  non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al
regolamento.