Art. 1737 Nomina delle infermiere volontarie 1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che: a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami; b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale. 2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame. 3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale. 4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione. 5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale. 6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica.