Art. 1738
                        Iscrizione nei ruoli

1.  All'atto  della  consegna  del  diploma  l'infermiera  volontaria
dichiara  per  iscritto  se  desidera  essere  iscritta  nel ruolo di
riserva o nel ruolo attivo.
2.  In  quest'ultimo  caso  si  impegna  a  tenersi pronta a prestare
servizio  per  un  mese  ogni  anno  in  tempo di pace, per almeno un
biennio.  E' in facolta' dell'infermiera di aggiungere a tale impegno
quello  di  tenersi  pronta  a  partire  entro ventiquattro ore dalla
chiamata in servizio.
3.  Le  infermiere  volontarie  sono  iscritte nel ruolo attivo o nel
ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma
del comma 1.
4.   Scaduto  l'impegno  di  arruolamento  biennale  assunto  con  la
dichiarazione  di  cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva
se non rinnovano l'impegno stesso.
5.  L'attribuzione  della  qualifica di infermiera di grado superiore
non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento.
6.  Le  infermiere  volontarie  iscritte  nel  ruolo  attivo  che non
prestano  regolarmente  servizio  sono  trasferite  di ufficio, dalla
ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente
dai  provvedimenti  disciplinari  di  cui possono essere oggetto. Del
provvedimento   e'   subito  informata  l'ispettrice  del  centro  di
mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7.  Le  infermiere  volontarie  iscritte nel ruolo di riserva possono
essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno
di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.