Art. 1739
                       Cancellazione dai ruoli

1.  Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e
1749,  l'infermiera  volontaria  e'  cancellata  dai  ruoli  nei casi
seguenti:
a)  dimissioni  volontarie, presentate per via gerarchica con domanda
motivata  diretta  all'ispettrice  nazionale e accettate dall'Ufficio
direttivo  centrale.  Le  dimissioni  non  sono accettate in tempo di
mobilitazione  totale  o  parziale;  decorrono,  se  l'infermiera  e'
iscritta   nel   ruolo   attivo,   dalla   scadenza  dell'impegno  di
arruolamento.  L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se
esigenze del momento lo richiedono;
b)   interdizione,  inabilitazione,  amministrazione  di  sostegno  o
irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione
competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il
centro  di  mobilitazione;  verbale  comunicato all'Ufficio direttivo
centrale  e  accettato  dall'interessata, che ha diritto a una visita
collegiale   d'appello  di  carattere  definitivo,  presso  l'Ufficio
direttivo   centrale.   La   riforma  puo'  aver  luogo  soltanto  se
l'interessata  e'  stata  riconosciuta  non idonea neppure a mansioni
ausiliarie o sedentarie;
d)  perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di
centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
e)  perdita  della  qualita'  di  socia  della Croce rossa italiana a
termini   dello   statuto   dell'Associazione.  Di  tale  perdita  la
presidenza  nazionale  dell'Associazione  informa l'Ufficio direttivo
centrale;
f)  cessazione  volontaria  della qualita' di socia della Croce rossa
italiana.