Art. 1740 
               Partecipazione ai corsi di preparazione 
 
1. Possono essere ammesse ai  corsi  di  studio  per  preparazione  a
infermiere volontarie  le  socie  della  Croce  rossa  italiana  che,
dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del  presente
capo e di quelle  del  capo  II  del  titolo  III  del  libro  V  del
regolamento: 
a) ne fanno domanda al comitato nella  cui  circoscrizione  hanno  la
propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti; 
b) hanno compiuto il 19° anno di eta' e non hanno superato il 55°. 
2. Alla domanda sono uniti  i  documenti  elencati  nel  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della  difesa,  di
cui all'articolo 1743, comma 7. 
3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione  ai
corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno. 
4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire
il secondo corso provvede al versamento, nella  cassa  del  comitato,
della tassa d'iscrizione per il secondo anno.