Art. 1747
                        Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) il rimprovero;
b)  la  censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e'
inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
c)  la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi
e  non  superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e'
inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2.  Le  sanzioni  disciplinari  conseguono  alle mancanze commesse in
violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del
titolo III del libro V del regolamento.
3.  I  provvedimenti  disciplinari superiori al rimprovero sono presi
tenuto  conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione
e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere
di recidivita'.
4.  La  radiazione  dai  ruoli  e'  pronunciata  in  caso di assoluta
incompatibilita'  del  contegno dell'infermiera con i doveri e con il
decoro inerenti alla sua qualita'.
5.   Nessun   provvedimento  disciplinare  puo'  essere  preso  senza
contestare  l'infrazione  all'interessata  e  senza  aver acquisito e
valutato le sue giustificazioni.