Art. 1747 Sanzioni disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: a) il rimprovero; b) la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera; c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera; d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. 2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. 3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'. 4. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'. 5. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.