Art. 1751
                          Stato di servizio

1.  Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con
precisione  tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a
infermiera,  i  dati  relativi  alla  cultura  generale e specifica i
titoli  di  studio,  i  diplomi,  le  benemerenze,  le ricompense, le
campagne  e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della
capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera.
2.  Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza
e di stato civile.
3.  Lo  stato  di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da
cui  l'infermiera  volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del
regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale
per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4.  L'ispettrice  comunica per il tramite dell'ispettorato del centro
all'Ufficio  direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello
stato di servizio.